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Le nostre four sono TUTTE iscritte nel registro delle moto di interesse storico/collezionistico della FMI che, insieme all'ASI è chiamata dal ministero delle finanze a stabilire un elenco di veicoli su cui applicare l'esenzione del bollo.
La normativa vigente (legge 342/2000 - Art. 63 - comma 2) prevede l'esenzione per tutti i veicoli oltre 30 anni, e per quelli tra 20 e 30 anni, se presenti nell'elenco pubblicato dalla FMI.
Questo elenco è redatto dalla FMI, sentiti i registri storici. Quì ci sarebbero alcuni commenti e un po' di polemica:
perché tra le Honda mancano alcuni modelli di interesse pari, se non superiore ai Four?
I bicilindrici?
Gli scrambler?
Chi li ha dimenticati?
L'esenzione è valida esclusivamente se il veicolo non circola, altrimenti è necessario un versamento di 10 Euro, quale tassa di circolazione. La tassa di circolazione può essere pagata con conto corrente postale, oppure nelle tabaccherie o nelle agenzie di pratiche auto abilitate, proprio come avveniva per il pagamento del bollo.
Sulla causale va scritto "esente dal pagamento della tassa di proprietà, ex art. 63 legge 342/2000".
In poche parole: TUTTI I FOUR precedenti l'82 NON PAGANO IL BOLLO.
Se proprio vi escono i soldi da sotto le ascelle quando sudate, pagate la 10 euro. |
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A scanso di equivoci, ho cercato presso il sito del ministero delle finanze.
Vi allego la legge.
Misure in materia fiscale
Legge del 21/11/2000 n. 342 art. 63
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25/11/2000 - supplemento ordinario
Titolo:
Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli.
Testo: in vigore dal 10/12/2000
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.
Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista
di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione
sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire
50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli.
Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli. |
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Pagamento presso le Poste
Il versamento deve riportare la causale: "veicolo esente ai sensi dell'art.
63, comma 2, della legge n.342 del 2000".
Devono essere compilati gli appositi bollettini di conto corrente distribuiti gratuitamente presso gli stessi uffici. Sono disponibili:
- moduli di bollettino preintestato sui quali è già presente il numero di conto corrente;
- moduli di bollettino apposito valido a livello nazionale, con in bianco il numero di conto corrente regionale che va ricopiato dall'elenco posto a margine del bollettino stesso. Esistono due versioni di tali ultimi bollettini:
- a banda trasversale rossa: riguarda il pagamento per autoveicoli e motoveicoli in genere, esclusi i casi per i quali va utilizzato il bollettino di cui al punto 2);
- a banda trasversale verde: riguarda il pagamento di altre tipologie (ciclomotori e targhe di prova).
Il versamento in posta verrà controllato e registrato sugli archivi magnetici solo in un secondo momento. Si raccomanda di fare molta attenzione a scrivere il numero di targa con grafia chiara e leggibile, senza commettere errori sulla parte del bollettino destinato a rimanere in possesso dell'ufficio.
L'elenco dei numeri di C/C da riportare sul modulo sono indicati nella tabella 3. |
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TABELLA 3
| REGIONE/PROV. AUTONOMA DI RESIDENZA |
Num. C/C
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| ABRUZZO |
1677
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| BASILICATA |
8854
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| CALABRIA |
7898
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| CAMPANIA |
7807
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| EMILIA ROMAGNA |
970400
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| FRIULI VENEZIA GIULIA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma |
4341
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| LAZIO |
825000
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| LIGURIA |
7179
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| LOMBARDIA |
2238
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| MARCHE |
9605
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| MOLISE |
3863
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| PIEMONTE |
4101
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| PUGLIA |
3707
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| SARDEGNA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma |
1099
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| SICILIA |
784900
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| TOSCANA |
7500
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| UMBRIA |
7062
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| VAL D'AOSTA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma |
9118
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| VENETO |
5306
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| Provincia Autonoma BOLZANO |
3392
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| Provincia Autonoma TRENTO |
3384
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Courtesy of Trike & Mrz400 
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