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Premessa:
è bene subito evidenziare che i dati riportati nella presente scheda sono stati desunti dalla scarna e contradditoria normativa ad oggi vigente, nonché dalla prassi delle circolari dei Ministeri di volta in volta interessati e che tale normativa viene liberamente interpretata dai funzionari delle strutture territoriali della motorizzazioni d’Italia. Perciò quello che viene ritenuto legittimo alla motorizzazione di Roma può essere denegato come vietato dalle normative vigenti (?????) a quella di Milano. E chi più ne ha più ne metta.
Qualcuno ha detto che il diritto è l’opinione dei giudici, io direi che è anche l’opinione dei funzionari amministrativi poco informati che operano a discapito dell’utenza e del cittadino.
Comunque...
Le procedure di reimmatricolazione e di reiscrizione al PRA sono standard e sono abbastanza ben descritte nelle apposite faq (Reimmatricolazione di un motoveicolo di cui sono state consegnate le targhe - Come reiscrivere una moto radiata all'ufficio del PRA - Lombardia)
Vediamo ora i casi nei quali è (ritenuto) possibile accedere a queste procedure:
A) Veicoli di interesse storico.
• veicoli radiati d’ufficio ma in possesso della carta di circolazione e della targa originale: è sufficiente la reiscrizione al PRA previo pagamento delle tasse automobilistiche (Bollo) arretrate maggiorate del 50% (L. 289/2002)- se nuovo proprietario il medesimo deve produrre attestazione di compravendita effettuata nei confronti dell’ultimo intestatario risultante dalla carta di circolazione o suo dante causa.
• veicoli radiati d’ufficio e privi di documenti ma con targa originale: è sufficiente la reiscrizione al PRA previo pagamento delle tasse automobilistiche (Bollo) arretrate maggiorate del 50% (L. 289/2002) il proprietario deve produrre la denuncia di furto o smarrimento o distruzione della carta di circolazione nonché (se il veicolo non è presente nell’archivio del PRA) anche dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l’anno di prima immatricolazione, l’anno di iscrizione e quello di radiazione oppure copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA - se nuovo proprietario il medesimo deve produrre attestazione di aver acquistato il veicolo privo dei documenti.
• Veicoli radiati d’ufficio in possesso dei documenti ma non della targa originale (cioè con solo numero di targa conosciuto): è sempre necessario reimmatricolare il veicolo con emissione di nuove targhe e di nuova carta di circolazione, l’interessato deve produrre la denuncia di smarrimento o di furto della targa e dei documenti oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di aver acquistato il veicolo privo di targa e documenti, nonché dichiarazione attestante l’anno di prima immatricolazione, l’anno di iscrizione e quello di radiazione d’ufficio (o copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA)
• Veicoli privi sia dei documenti che del numero di targa: premesso che un veicolo radiato a richiesta dell’interessato, per essere nuovamente ammesso alla circolazione, deve risultare conforme, in sede di visita e prova, al corrispondente tipo a suo tempo omologato in forza del previgente codice della strada, al fine della salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale è disposto che i motoveicoli ove all’origine ne siano privi, vengano dotati anche di indicatori di direzione di tipo omologato e di cavalletto (circolare Ministero dei Trasporti e della navigazione 19/02/1999 nr. B017/MOT). Come abbiamo visto le condizioni per portare a termine con successo la reimmatricolazione di un veicolo sono in definitiva due: poter richiedere l'estratto cronologico del veicolo e poter dimostrare la provenienza del mezzo mediante atto di vendita dell'ultimo proprietario.Per un veicolo privo di documenti e con numero di targa sconosciuta naturalmente questo è impossibile. Senza questi dati, infatti, la reimmatricolazione diventa difficilissima. Del resto non si può parlare di reimmatricolazione se non si dimostra che la moto era già stata immatricolata prima e l'unica prova è rappresentata dall'estratto cronologico rilasciato dal PRA. Peraltro anche la provenienza lecita del veicolo è di difficile dimostrazione in mancanza dei requisiti identificativi di cui si parlava prima. A parte alcune categorie di veicoli dove la provenienza lecita è desunta (come ad esempio veicoli acquistati in aste giudiziarie, come compendi di fallimenti o di procedure espropriative). se ci si trova con una moto in queste condizioni l'unica strada da seguire è, forse, l'omologazione ASI con il rilascio della relativa scheda che riporta le caratteristiche tecniche della moto e tentare una difficile immatricolazione come esemplare unico.
• Veicoli radiati a richiesta dell’interessato, privi di documenti ma con numero di targa conosciuto: premesso che un veicolo radiato a richiesta dell’interessato, per essere nuovamente ammesso alla circolazione, deve risultare conforme, in sede di visita e prova, al corrispondente tipo a suo tempo omologato in forza del previgente codice della strada, al fine della salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale è disposto che i motoveicoli ove all’origine ne siano privi, vengano dotati anche di indicatori di direzione di tipo omologato e di cavalletto (circolare Ministero dei Trasporti e della navigazione 19/02/1999 nr. B017/MOT). Tali veicoli possono essere reimmatricolati previa procedura standard.
• Veicoli radiati per esportazione che rientrano in Italia senza essere stati immatricolati in alcun Stato estero: possono essere reimmatricolati se viene presentata, oltre alla documentazione di rito, il certificato PRA di radiazione per esportazione e di dichiarazione, a norma dell’art. 47 DPR 28/12/200 nr. 445, che il veicolo non è stato immatricolato all’estero successivamente alla cancellazione per esportazione in Italia, sottoscritta dall’importatore parallelo presso il quale è stato acquistato il veicolo, ovvero, dal richiedente la reimmatricolazione, nel caso di acquisto diretto all’estero.
• veicoli rottamati con incentivi c.s. “ecologici” : non possono essere reimmatricolati perché acquisiscono la veste giuridica di rottami e, pertanto, possono soltanto essere smaltiti, dal momento che, per definire la pratica di incentivo economico alla rottamazione c’è bisogno di una certificazione del rottamatore che dichiari di aver trattato il veicolo (ora divenuto un rifiuto) secondo la normativa vigente, Perciò riproporre un veicolo rottamato con incentivi per la reimmatricolazione costituirebbe un’evidente ipotesi di truffa.
B) Veicoli non di interesse storico.
• Veicoli radiati a richiesta dell’interessato (a prescindere dal possesso o meno dei documenti o delle targhe): a decorrere dal 17 giugno 2003, non è più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta dell’interessato o d’ufficio se non conformi alla direttiva 2002/24/CE, fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
• Veicoli radiati d’ufficio se in possesso di targhe e documenti: vale quanto detto per i veicoli di interesse storico e collezionistico con la differenza che in questo caso vanno corrisposte tutte le tasse arretrate con le spese, diritti ed interessi di mora di competenza ed occorre far riscrivere il veicolo al PRA e che non necessita, ai fini della reimmatricolazione, produrre le certificazioni di storicità e di interesse collezionistico..
Normativa di riferimento:
1. Circolare Ministero dei Trasporti nr. A972/86,
2. D. Lgs 24.6.2003 nr. 209 art. 3 numero 3,
3. DM Ministero Infrastrutture e Trasporti 31.01.2003 art. 1 lettera B nr. 5,
4. Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione nr. B017/MOT,
5. Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26.11.2003 nr. 4437/M360,
6. D. Lgs 30.04.1992 nr. 285 art. 60
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