(post aggiornato dopo la riposta di uettone)
Aggiungo qualche info in più trovata sul web, in modo da completare la risposta, visto che il problema pare toccare più d'uno. Se eventualmente tums ritenesse che valga una faqizzazione...
Da una rapida ricerca sul web, ho trovato quanto segue. Non so se ti interessa, ma magari trovi qualche spunto utile.
La radiazione è prevista dall' articolo 96 del codice della strada;
Articolo 96
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.
Pare quindi che l'aci notifichi al proprietario la situazione di mancato pagamento. Quest'ultimo ha trenta giorni dalla notifica per pagare. Quindi se il precedente proprietario non ha ricevuto nulla, io starei tranquillo. Tra l'altro il termine
almeno implica che se dopo un controllo risulta che per 10 anni non è stato pagato il bollo, la situazione non cambia miniamente (è prevista la notifica e la possibilità di pagarlo).Inoltre in caso di radiazione d'ufficio, è previsto il ritiro delle targhe da parte degli organi di polizia, quindi ritengo escludibile la possibilità che un veicolo venga radiato senza che il proprietario lo sappia (anche se non avesse ricevuto la notifica o l'avesse persa).
Sul sito dell' aci Rifredi di firenze (
www.acirifredi.it) si dice che sono in corso i controlli per gli anni 1996,1997,1998, ma il sito potrebbe non essere aggiornato.
Ad ogni modo è prevista la possibilità di reimmatricolazione (storica) per i veicoli di interesse storico.
Tale possibilità è stata inserita nella finanziaria del 2003 (art.18 L.289/2002- legge finanziaria 2003) proprio per i veicoli di interesse storico radiati d'ufficio per mancato pagamento delle tasse automobilistiche. Ulteriori infos si trovano all' url:
http://www.aci.it/wps/portal/_s.155/109 ... olistorici
Ne riporto il contenuto per completezza del post:
Reiscrizione veicoli storici (art.18 Legge n. 289/2002)
La legge (art.18 L.289/2002- legge finanziaria 2003) prevede la possibilità di reiscrivere al Pubblico Registro Automobilistico i veicoli radiati d'ufficio d'interesse storico e collezionistico, conservando targhe e documenti originari.
Sono veicoli d'interesse storico e collezionistico, in base all'art.60 del Codice della Strada, i veicoli iscritti nei registri ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Per ottenere la reiscrizione è indispensabile che l'interessato:
* sia in possesso almeno delle targhe originarie (in mancanza il veicolo deve essere reimmatricolato, con conseguente cambio della targa)
* dimostri l'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche arretrate del triennio precedente a quello nel corso del quale si richiede l'iscrizione, con una maggiorazione del 50%.
ATTENZIONE:
Sono accettate al P.R.A. le sole pratiche di reiscrizione accompagnate da copia dell'attestazione di pagamento delle tasse in misura piena maggiorata del 50%.
E' possibile accettare pratiche con pagamento forfettario (sempre maggiorato del 50%), solo nel caso particolare in cui l'interessato presenti un parere favorevole rilasciato in tal senso dall'Ente titolare del tributo.
E' da notare che , per effetto della reiscrizione al P.R.A. del veicolo, viene ripristinato l'obbligo di pagare la tassa automobilistica dal periodo in corso alla data della richiesta; inoltre non sono più valide le attestazioni di esenzione per le tasse rilasciate a suo tempo dal Ministero delle Finanze a favore di veicoli storici specificatamente individuati.
Se l'interessato dispone delle targhe originarie ma non della carta di circolazione, deve richiedere all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri l'immatricolazione del veicolo con la stessa targa (a questo fine deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'anno di prima immatricolazione, la precedente iscrizione al P.R.A. e l'anno di avvenuta radiazione d'ufficio, oppure copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.); una volta eseguita l'immatricolazione e ottenuto il rilascio della relativa carta di circolazione, deve reiscrivere il veicolo al P.R.A..
Se invece l'interessato dispone sia delle targhe originarie che della carta di circolazione originaria, deve rivolgersi prima all'Ufficio Provinciale ACI del Pubblico Registro Automobilistico e chiedere la reiscrizione del veicolo; ottenuta la reiscrizione deve poi chiedere l'annotazione nei registri del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
In entrambe le ipotesi sopra descritte, bisogna presentare al Pubblico Registro Automobilistico:
* copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate e maggiorate;
* copia del certificato d'iscrizione ad uno dei Registri Storici sopra indicati;
* carta di circolazione;
* foglio complementare originario;
* titolo di proprietà (vedi sotto).
Se il foglio complementare (o l'eventuale duplicato a suo tempo rilasciato dall'ACI) non è disponibile, occorre presentare la denuncia sporta agli organi di polizia per smarrimento, furto o distruzione (oppure la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).
Considerato l'indubbio valore storico di questo documento è consentito che la parte trattenga il foglio complementare, rilasciando al riguardo una apposita dichiarazione.
A seguito della reiscrizione al P.R.A. viene rilasciato il Certificato di Proprietà (C.d.P.) che è necessario per effettuare le successive formalità relative al veicolo; non potrà invece essere utilizzato per richiedere annotazioni/trascrizioni al PRA il foglio complementare originario trattenuto per il suo valore storico.
Per ciò che attiene al titolo da produrre al PRA, possono verificarsi le seguenti alternative:
1) Reiscrizione a nome dell'intestatario precedente:
Il proprietario già intestatario presenta dichiarazione di proprietà (come da fac simile allegato) redatta nella forma della scrittura privata con firma autenticata dal notaio in duplice originale e in bollo, in cui chiede la reiscrizione del veicolo a proprio nome con la stessa targa.
2) Reiscrizione a nome dell'acquirente, munito di titolo traslativo a proprio favore:
Occorre produrre un titolo traslativo della proprietà nelle forme previste ex art.2657c.c. (sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente).
Attenzione
La pratica deve essere obbligatoriamente presentata all'Ufficio Provinciale ACI del PRA della provincia in cui risiede il soggetto che si intesta il veicolo.
Infine, io controllerei le norme della tua regione perchè, come ti è stato detto, ad es., in lombardia nei precedenti due anni è stata abolita la tassa di possesso per i veicoli con più di venti anni, sostituita da tassa di circolazione.
Hope this helps (anche se ne dubito) (forse ora di più)
My two cents